Art. 11.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 850 milioni di euro complessivi, suddivisi in 50 milioni di euro per il 2007, in 200 milioni di euro per il 2008 e in 300 milioni di euro per il 2009, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 863, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i medesimi anni.